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Compatibilità dello «scudo fiscale» italiano con la direttiva europea «antiriciclaggio»
lunedì 26 ottobre 2009

Lo «scudo fiscale» recentemente approvato dall’Italia (decreto legge n. 103/2009 che contiene disposizioni correttive del decreto legge n. 78/2009(1)) prevede, all’articolo 13 bis, comma 3, del decreto legge n. 78/2009, che al rimpatrio e alla regolarizzazione delle attività finanziare o patrimoniali detenute illegittimamente fuori dal territorio dello Stato, per i quali si determinano gli effetti di esclusione della punibilità penale, non si applichi l’obbligo di segnalazione, da parte degli intermediari finanziari, delle operazioni sospette.

La direttiva europea 2005/60/CE(2) relativa alla «prevenzione dell’uso del sistema finanziario a scopo di riciclaggio dei proventi di attività criminose e di finanziamento del terrorismo» impone invece tassativamente agli Stati membri di vietare il riciclaggio di proventi da attività criminose e il finanziamento del terrorismo e dispone in modo chiaro agli articoli 20 e successivi che «gli Stati membri impongono» alle persone soggette alla direttiva di effettuare la segnalazione delle operazioni sospette alla Uif (Unità di informazione finanziaria).

Non ritiene la Commissione che quanto indicato nella normativa italiana sia in contraddizione con il contenuto della direttiva 2005/60/CE?

Qualora fosse riconosciuta tale incompatibilità, quali misure intende adottare al riguardo?

(1) Il decreto legge n. 103/2009 è stato convertito in legge dal Parlamento l’1o ottobre 2009. Invece, il decreto legge n. 78/2009 è stato convertito con la legge n. 102 del 3 agosto 2009
(2) GU L 309 del 25.11.2005, pag. 15.

| Interrogazione E-5220/09


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